Art. 1.

      1. Le attività di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, dalle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi del lavoro, dall'Ente nazionale sordomuti, dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dall'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.
      2. Alle associazioni di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti poteri di rappresentanza delle rispettive categorie dei soggetti di cui al medesimo comma 1.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, agli enti morali, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, i cui statuti prevedano lo svolgimento di attività nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale.